La guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è punibile solo quando determina un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada, modificata nel 2024.
La norma, che non richiede più l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica, è stata ritenuta conforme alla Costituzione solo se interpretata in maniera restrittiva, nel rispetto dei principi di proporzionalità e offensività e della finalità di tutela della sicurezza stradale perseguita dal legislatore.
A sollevare la questione erano stati tre giudici di merito, ai cui dubbi hanno aderito anche l’Unione delle Camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenute come “amici curiae”. Secondo questa impostazione, la nuova formulazione dell’articolo 187 avrebbe potuto consentire di punire chiunque si mettesse alla guida dopo aver assunto droghe anche molto tempo prima, con il rischio di sanzionare condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza stradale, di non individuare con precisione l’area delle condotte punibili e di creare una disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida in stato di ebbrezza.
La Consulta non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. In forza di questa lettura, non occorre più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, ma è necessario accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
Quindi, come chiarisce la stessa Corte, non è più richiesto dimostrare che la sostanza abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conducente, ma resta indispensabile verificare che la quantità rilevata sia idonea a determinare un pericolo concreto per la circolazione stradale.



